Centri di riuso degli oggetti finanziati dalla Lombardia

Contro la povertà, a favore dell'ambiente, sono i centri dove a chi non serve più un oggetto può lasciarlo perché lo prenda un altro. La Lombardia li finanzia.

Sono un mezzo per contrastare la povertà, ma anche per diminuire i rifiuti. La Regione Lombardia sposa la filosofia che li sostiene e mette sul piatto mezzo milione di euro per i comuni che li realizzano o che li hanno già inaugurati. Il più recente in ordine temporale è il Centro del Riuso di Induno Olona, creato dall’Amministrazione comunale nell’ex scuola di via Solari.

Le più importanti finalità dei Centri del Riuso sono:

  • contrastare e superare la cultura dell’«usa e getta»;
  • sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
  •  promuovere il reimpiego e il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
  • realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno abbienti, e/o a organizzazioni no profit (associazioni di promozione sociale, organismi di volontariato, ONLUS, scuole ed istituti formativi accreditati), consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ma funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.

Possono presentare domanda di finanziamento, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario: Comuni, Consorzi esclusivamente di Comuni, Unioni di comuni, Comunità Montane (solo nel caso di centri del riutilizzo a servizio di Comuni in numero maggiore a due).

Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese per progetti e realizzazione di centri del riutilizzo le cui caratteristiche soddisfino tutti i seguenti requisiti:

  • Lo spazio o locale dedicato al centro del riutilizzo dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto dello strumento urbanistico vigente; delle normative vigenti edilizie, in materia di attività commerciali, di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, di sicurezza sul lavoro, di sicurezza dei prodotti, tributarie. L’area potrà essere collocata anche all’interno di un’isola ecologica autorizzata ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 o di un centro di raccolta ex dm 8 aprile 2008 purché lo spazio destinato ai beni “non rifiuto” sia distinto, ben definito ed individuato, anche visivamente, per evitare qualsiasi confusione e commistione tra “rifiuti” e “non rifiuti”; tale individuazione dovrà essere ben evidente sia sul posto (ad esempio, tramite l’apposizione di cartelli o scritte), sia negli atti autorizzativi provinciali o comunali dell’isola ecologica/centro di raccolta e nelle relative planimetrie.
  • Lo spazio dovrà essere presidiato da personale idoneo al corretto svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, pesatura, registrazione dei beni in ingresso ed in uscita), al fine di evitare che siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti all’attività di raccolta o deposito rifiuti.
  • Nel centro dovranno essere apposti cartelli che indichino chiaramente gli orari di apertura del centro, le tipologie di beni conferibili, le caratteristiche che devono avere gli stessi al fine della loro accettazione nel centro del riutilizzo, nonché ogni altra informazione necessaria al corretto funzionamento del centro.
  • I beni dovranno essere conservati separati per tipologia, non alla rinfusa, al coperto ed in condizioni che ne garantiscano la conservazione in buono stato, con particolare attenzione alla protezione dalle intemperie e ad evitare rotture, guasti, perdite di liquidi o gas.
  • Nel centro dovranno essere presenti le attrezzature necessarie alla pesatura dei beni.
  • Siano svolte esclusivamente le attività citate di consegna, custodia, mantenimento in buono stato e prelievo e non attività qualificabili come “preparazione per il riutilizzo” ex art. 183, comma 1, lettera q) del D.lgs. 152/2006;7) dovrà essere tenuta registrazione dei beni consegnati dai conferitori e dei beni in uscita, comprensiva di pesatura degli stessi.
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