Diritto alla riparazione: il post-vendita entra nell’agenda strategica di produttori e retailer

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Un decreto legislativo che “rende evidente ciò che il mercato sta già dimostrando: il post-vendita non è un costo da gestire, ma una leva strategica”

Il diritto alla riparazione apre una nuova fase per il mercato italiano. Con l’entrata in vigore, il 22 ottobre, del decreto legislativo n. 176/2026, il post-vendita non sarà più soltanto un servizio accessorio: diventerà un elemento sempre più centrale nella relazione tra produttori, importatori, distributori, retailer e consumatori. L’obbligo si applica a 11 categorie di prodotti regolamentati dall’UE per requisiti di riparabilità: smartphone, tablet e telefoni cordless, lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione e asciugabiancheria, display elettronici e aspirapolvere, server e sistemi di archiviazione dati, mezzi di trasporto che incorporano specifiche batterie.

La normativa, che ha validità retroattiva per beni venduti dal 31 luglio, introduce, tra le altre misure, l’estensione una tantum di dodici mesi della responsabilità del venditore, quando il consumatore sceglie la riparazione durante la garanzia legale. Per le categorie di prodotti interessate dalle specifiche europee di riparabilità: viene inoltre previsto l’obbligo di riparazione anche oltre il periodo di responsabilità del venditore, salvo impossibilità tecnica, a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole e in tempi ragionevoli.

Federica Fantauzzo di Ali, Avvocati Liberi, spiega cosa significa. “Le nuove norme si applicano per la “riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 133” (Cdc). I difetti devono essere riparabili secondo le specifiche di riparabilità riportate in appositi elenchi UE.

Nel caso in cui il consumatore riscontri un difetto nel bene acquistato, potrà richiedere al fabbricante la riparazione del bene difettoso. In questo caso, la riparazione è “eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole” ed è “eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ne ottiene l’accesso da parte del consumatore”.

Il “fabbricante può fornire al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione da restituire” e “nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato”.

Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III della parte II del CdC, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di riparazione previsti dalle nuove norme del CdC “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’autore. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati”.

Il nuovo comma 1 bis dell’art. 133 CdC prevede che “Se, ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi”.

A tal guisa, prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, informandolo che in caso di riparazione del bene la garanzia legale è aumentata di un anno.

I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

Il modulo è fornito gratuitamente salvo che sia necessario un servizio di diagnostica, o un esame fisico o a distanza, in questo caso il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Il modulo specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione, i dati e la sede del riparatore, il tipo di riparazione, oltre ai i costi e ai tempi di riparazione. Le condizioni di riparazione specificate nel modulo rimangono ferme per 30 giorni dalla data in cui il riparatore ha fornito il modulo al consumatore, salvo che le parti non concordino un tempo più lungo.

Il riparatore è sanzionato nel caso non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione”.

Un cambiamento che porta in primo piano la capacità delle imprese di organizzare reti tecniche, ricambi, logistica, informazioni e assistenza al cliente. È in questo ambito che opera Business Company, realtà con oltre 26 anni di esperienza nei servizi post-vendita sul mercato europeo. L’azienda affianca produttori, importatori, distribuzione organizzata, retailer specializzati e operatori dell’e-commerce in tutte le fasi della vita del prodotto: installazione, diagnosi, manutenzione in garanzia e fuori garanzia, ricondizionamento, dismissione e gestione di RAEE e batterie.

“Il diritto alla riparazione rende evidente ciò che il mercato sta già dimostrando: il post-vendita non è un costo da gestire, ma una leva strategica”, dichiara Fabio Fasolino, CEO di Business Company. “Per produttori e retailer la sfida sarà trasformare gli obblighi normativi in processi semplici, tracciabili e affidabili. Chi saprà farlo potrà ridurre le criticità operative, rafforzare la fiducia del cliente e costruire un vantaggio competitivo duraturo”.

Business Company, attraverso il servizio TestOK, mette a disposizione una rete organizzata di centri di assistenza tecnica, logistica integrata, magazzino ricambi, help desk specializzato e sistemi di monitoraggio capaci di rilevare dati e indici di difettosità, operando quindi come un dipartimento post-vendita esterno per conto dei propri partner.

Sul fronte complementare dei servizi commerciali, Business Company propone inoltre le soluzioni Garanzia3 per l’estensione dell’assistenza tecnica, la protezione dai danni accidentali e la copertura dei prodotti ricondizionati portando ai retailer un aumento del valore medio del carrello e la marginalità, migliorando al tempo stesso fiducia, customer satisfaction e propensione al riacquisto.

A completare il portafoglio di Business Company i servizi BCM, il sistema per definire, regolamentare, gestire e monitorare il post-vendita nei punti vendita della distribuzione organizzata e specializzata; Opera, dedicato all’installazione e all’attivazione certificata dei prodotti a domicilio; Quick RAEE, il servizio per la gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile, accumulatori e prodotti fotovoltaici.

“La norma rappresenta uno spartiacque”, conclude Fasolino. “Da oggi la qualità di un prodotto si misurerà sempre di più anche da ciò che accade dopo la vendita”.

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