Il PEI diventa definitivo entro giugno e il GLO non si limita più a proporre le ore di sostegno, ma ne definisce il numero con adeguata motivazione. È una delle principali novità introdotte dal decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026, che interviene sulla programmazione del sostegno scolastico e sulla predisposizione del Piano educativo individualizzato. Ma quali saranno le conseguenze concrete per le scuole, i docenti e le famiglie? Se ne è discusso durante la trasmissione “Diritto in cattedra” di Orizzonte Scuola TV, con l’avvocato Walter Miceli, legale Anief, ed Evelina Chiocca, presidente della Federazione Osservatorio 182.
La novità più significativa riguarda gli alunni con disabilità che proseguono il proprio percorso nella stessa istituzione scolastica. Per questi studenti, il PEI dovrà essere approvato in via definitiva entro giugno, stabilendo anche il numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe. Viene così modificato il precedente meccanismo, che prevedeva una proposta formulata al termine dell’anno scolastico e la successiva approvazione del documento definitivo all’inizio dell’anno seguente.
Una modifica che, secondo l’avvocato Walter Miceli, rappresenta un importante passo avanti soprattutto per quanto riguarda la tutela del diritto al sostegno. Il legale Anief ha invitato innanzitutto a distinguere due aspetti fondamentali: la programmazione delle risorse e quella educativo-didattica.
Per quanto riguarda il primo punto, Miceli ha espresso una valutazione positiva della nuova disposizione, soffermandosi in particolare sul cambiamento introdotto nell’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 66 del 2017.
«Adesso il PEI non formula più una proposta per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno, ma definisce con adeguata motivazione il numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe», ha spiegato l’avvocato, sottolineando come la nuova formulazione abbia un significato giuridico particolarmente rilevante.
La differenza tra proporre e definire, infatti, non è soltanto terminologica. In passato, il valore delle indicazioni formulate dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione è stato al centro di un ampio contenzioso. Il fatto che il GLO elaborasse una proposta lasciava spazio a successive valutazioni da parte dell’amministrazione scolastica, con il rischio che le ore effettivamente assegnate non corrispondessero a quelle individuate sulla base delle necessità dell’alunno.
Con la nuova disposizione, invece, secondo Miceli emerge con maggiore chiarezza il carattere vincolante delle determinazioni assunte dal GLO.
«Da oggi in poi il GLO definisce con un’adeguata motivazione il numero delle ore di sostegno e con ciò emerge in modo evidentissimo il vincolo per l’amministrazione scolastica», ha osservato il legale.
A rafforzare questa interpretazione interviene anche la modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo 66 del 2017. Miceli ha richiamato un ulteriore cambiamento lessicale: l’Ufficio scolastico regionale non si limita più ad assegnare le risorse, ma le attribuisce.
Una distinzione che, nella lettura dell’avvocato, ridimensiona la discrezionalità dell’amministrazione e attribuisce all’Ufficio scolastico regionale un ruolo essenzialmente esecutivo rispetto alle decisioni assunte dal GLO.
La riforma si inserisce, inoltre, in un quadro giurisprudenziale già segnato dalla sentenza n. 12704 del 5 maggio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto particolare rilievo alle determinazioni del GLO sulle ore necessarie all’alunno anche prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Resta tuttavia centrale il problema dell’effettiva disponibilità delle risorse. Il decreto prevede infatti, per gli alunni già iscritti, una valutazione prioritaria del mantenimento del numero di ore stabilito nell’anno precedente, fatta salva l’assegnazione dell’organico. Una formulazione che rende particolarmente importante comprendere come le nuove disposizioni saranno applicate e quali strumenti di tutela potranno utilizzare le famiglie qualora le ore individuate dal GLO non vengano concretamente garantite.
Se la definizione anticipata delle risorse rappresenta un elemento positivo, più complessa appare la questione della programmazione educativa e didattica.
Il PEI, infatti, non è soltanto il documento attraverso il quale vengono individuate le ore di sostegno. È lo strumento che definisce gli obiettivi educativi e didattici, gli interventi, le modalità di verifica e le risorse necessarie a garantire l’inclusione scolastica dell’alunno.
Anticiparne l’approvazione definitiva a giugno pone quindi alcuni interrogativi. Tra la conclusione di un anno scolastico e l’inizio del successivo possono cambiare i docenti curricolari, l’insegnante di sostegno, il gruppo classe e le condizioni organizzative della scuola. Possono inoltre evolvere le autonomie, le competenze e i bisogni educativi dello studente.
Il decreto prevede la possibilità di apportare correzioni al PEI entro le prime due settimane di ottobre. Successivamente, le modifiche vengono collegate alla presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Proprio su questo punto si concentra una delle principali criticità della riforma: conciliare la definizione anticipata delle risorse con la natura dinamica della progettazione educativa e didattica, che richiede osservazioni, verifiche e aggiornamenti durante l’intero anno scolastico.
Anief ha già espresso osservazioni in merito, sostenendo l’opportunità di distinguere la definizione delle risorse, da effettuare entro giugno, dalla programmazione educativa e didattica, che dovrebbe essere nuovamente elaborata all’avvio di ciascun anno scolastico.
Un’altra novità riguarda il funzionamento del GLO. Il decreto introduce la possibilità di approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti previste, purché questa sia stata regolarmente convocata.
La disposizione solleva interrogativi sul mantenimento del carattere collegiale della progettazione educativa e, in particolare, sulla partecipazione delle famiglie. I genitori sono infatti componenti a pieno titolo del GLO e il loro coinvolgimento rappresenta un elemento fondamentale nella costruzione del percorso di inclusione.
Accanto alle questioni giuridiche e organizzative, emerge però un problema immediato: come dovranno comportarsi le scuole nell’anno scolastico in corso, considerando che il decreto è entrato in vigore il 1° ottobre 2026, quando le attività didattiche erano già iniziate?
A chiarire questo aspetto è stata Evelina Chiocca, presidente della Federazione Osservatorio 182, che ha richiamato l’attenzione sulla concreta applicabilità delle nuove disposizioni.
L’esperta ha osservato che il nuovo meccanismo presuppone l’esistenza di un PEI definitivo già approvato nel mese di giugno. Un documento che, per l’anno scolastico in corso, le scuole non hanno potuto predisporre secondo le nuove regole, essendo queste intervenute soltanto alla fine di settembre.
«Rispetto alla questione di un PEI che venga semplicemente aggiornato o modificato in alcuni punti rispetto a nuove sopravvenute condizioni della persona, bisogna disporre del PEI definitivo approvato nel mese di giugno. E noi questo documento, oggi ovviamente non lo abbiamo», ha spiegato Chiocca durante la trasmissione.
Si tratta di un passaggio determinante per comprendere la gestione della fase transitoria. Sebbene il decreto sia già entrato in vigore, secondo l’esperta non sussistono attualmente tutti i presupposti documentali necessari per applicare il nuovo meccanismo di aggiornamento del PEI.
Di conseguenza, in assenza di specifiche indicazioni ministeriali, le istituzioni scolastiche dovrebbero proseguire con le procedure già avviate per l’anno scolastico 2026/2027.
«Salvo indicazioni che il Ministero vorrà dare alle scuole, è chiaro che si prosegue esattamente come stiamo facendo in questi giorni. Convochiamo i GLO, predisponiamo il PEI entro il 30 di ottobre», ha precisato Chiocca.
Un chiarimento importante per dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie, chiamati a confrontarsi con una modifica normativa entrata in vigore quando le procedure di predisposizione dei nuovi Piani educativi individualizzati erano già in corso.
Il confronto tra Miceli e Chiocca mette dunque in evidenza due aspetti della riforma. Da una parte, il rafforzamento del ruolo del GLO nella determinazione delle ore di sostegno, con la prospettiva di una maggiore tutela delle esigenze degli alunni con disabilità. Dall’altra, la necessità di evitare che l’anticipazione dell’approvazione definitiva del PEI comprometta la flessibilità della progettazione educativa e didattica e la partecipazione effettiva delle famiglie.
Le modalità di applicazione delle nuove disposizioni e gli eventuali interventi correttivi durante l’iter di conversione del decreto saranno determinanti per comprendere se il nuovo sistema riuscirà a garantire contemporaneamente una programmazione tempestiva delle risorse e un percorso educativo realmente rispondente ai bisogni degli studenti.
Nel frattempo, per le scuole impegnate nella predisposizione dei PEI dell’anno scolastico in corso, resta particolarmente importante il chiarimento richiamato da Chiocca: in mancanza di ulteriori istruzioni ministeriali, occorre continuare a convocare i GLO e procedere alla redazione dei documenti entro la scadenza del 30 ottobre.

