Lavoro agile per i lavoratori fragili: semplificate le proroghe

Il lavoro prestato da remoto è considerato a tutti gli effetti come attività ordinaria, allo stesso modo di quello svolto in presenza

Si può ricorre al lavoro agile per tutti con una comunicazione in forma semplificata, senza necessità di sottoscrivere un accordo individuale tra le parti,  fino al prossimo 31 dicembre.

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori “fragili” è stato riattivato il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con effetto retroattivo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Pertanto, fino al 31 ottobre, i lavoratori fragili possono svolgere il lavoro in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Per lavoratori fragili si intendono quelli individuati dall’articolo 26, comma 2, del Decreto Cura Italia:

  • lavoratori disabili con connotazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992;
  • lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, i quali presentano condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita.

Il lavoro prestato nelle suddette condizioni è considerato a tutti gli effetti come attività ordinaria, allo stesso modo di quello svolto in presenza.

Pertanto non è ammessa alcuna decurtazione del compenso previsto e comunque si maturano ferie, permessi, tredicesima ed eventuale quattordicesima, Tfr, anzianità di servizio.

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