Ristori: è possibile calcolare le perdite dal primo aprile 2020

C'è tempo fino al 28 maggio per presentare le domande

Il calcolo delle perdite sarà sempre in base al fatturato o ai corrispettivi, ma si potrà scegliere il periodo di riferimento: Il  confronto può essere fatto tra il 2019 e il 2020, oppure tra il periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020 e 1 aprile 2020-31 marzo 2021, tra prima o dopo la pandemia. il contributo sarà uguale a quello in via di erogazione in queste settimane e arriverà in automatico a chi già ha fatto domanda e ha ricevuto il bonifico dall’Agenzia delle Entrate.

Il bonus è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate sotto forma di denaro o, se si vuole, di credito d’imposta. Beneficiari sono tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia.

Possono richiedere il contributo

  • chi ha conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni
  • hanno importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019 oppure attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Si ricorda che i soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva. In questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva.

L’ammontare del contributo, che non può comunque essere superiore a 150mila euro, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

La percentuale da applicare è:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100mila nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100mila e fino a euro 400mila nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400mila e fino a euro 1 milione nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
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