Cassazione: annullate le cartelle di pagamento fino a mille euro dal 2000 al 2010

La sentenza è arrivata al seguito di un ricorso di un privato per un fermo amministrativo.

La Cassazione ha decretati che devono essere stralciati i debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 e conseguentemente va cancellato il fermo amministrativo.

La sentenza è arrivata al seguito di un ricorso di un privato per un fermo amministrativo. La persona in questione lamentava l’irragionevolezza, illogicità e manifesta ingiustizia in merito alla mancanza di giudicato sull’eccezione di sproporzione tra il credito oggetto di procedura ed il valore del bene da sottoporre a fermo amministrativo, essendo decorso un anno del termine dalla notifica delle cartelle di pagamento. Passato questo periodo Equitalia non avrebbe più potuto chiedergli nulla. Inoltre, veniva invocato il parziale difetto di giurisdizione per alcuni crediti non di natura tributaria. La Equitalia Centro s.p.a. si costituiva in giudizio, proponendo, a sua volta, appello incidentale per aver, a suo dire, omesso, la impugnata sentenza, di dichiarare la carenza di giurisdizione in riferimento ai ruoli per sanzioni amministrative.

La Commissione Tributaria Regionale d’Abruzzo ha dato ragione al contribuente con sentenza del 18.6.2013. Si è arrivati così in Cassazione.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28072/2019 dichiara cessata la materia del contendere perché nelle more del giudizio è stata emanata la norma che contempla lo stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale). Il comma 1 dell’art 4 prevede infatti che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono . Automaticamente annullati.” Il debito del contribuente fa riferimento a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2005. Esso rientra quindi nello stralcio, visto che il valore per ciascuna cartella risulta inferiore a mille euro.”

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