Continua il regime fiscale agevolativo sui premi di produttività che prevede l’applicazione di un’imposta sostituiva dell’Irpef e relative addizionali pari al 10% a favore di coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente nel settore privato non superiore a 80 mila euro.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Al fine di beneficiare dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva, è necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione (”Piano”). Il Piano è elaborato dal datore di lavoro, secondo le indicazioni del contratto collettivo di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il Piano deve riportare (i) la disamina del contesto di partenza, (ii) le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori, (iii) i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione (iv) il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite. Il Piano può contenere progetti di innovazione già avviati, dai quali si attendono ulteriori specifici incrementi di produttività, nonché progetti da avviare.
Attenzione l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato è applicabile solo quando, nel periodo congruo considerato nel contratto, si verifichi l’incremento di uno degli obiettivi prefissati. Non è sufficiente che detto risultato sia semplicemente raggiunto, bensì che sia incrementale rispetto a quello antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
Lavoratori destinatari dell’agevolazione
I lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva per i premi di risultato, di cui all’art. 1, comma 186, della legge di Stabilità 2016 continuano ad essere individuati esclusivamente in quelli appartenenti al settore privato. Devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000 annui.
I premi possono essere convertiti in benefit, mantenendo la stessa tassazione.
I premi possono essere convertiti in beni o servizi, in particolare:
- auto aziendali
- concessione di prestiti prestiti
- concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati
- concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario
- conversione del premio di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari
- contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziali
- conversione del premio di risultato con azioni
Esempio per auto aziendali. Nell’ipotesi in cui il dipendente richieda la sostituzione del premio di risultato agevolabile, ai sensi dei commi 182 e ss. dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016, con l’autoveicolo, motociclo e ciclomotore aziendale, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente non il valore normale attribuibile all’utilizzo del veicolo (ad esempio, il canone di noleggio) ma il relativo valore determinato forfetariamente.
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Esempio:
o Premio di risultato agevolabile € 3.000
o Valore imponibile dell’auto concessa in uso promiscuo, in base alletabelle ACI € 1.885,50 (€ 0,4190 x km. 15.000 *30%)
o Base imponibile dell’auto, anche a seguito della conversione del premio dirisultato, € 1.885,50, da assoggettare a tassazione ordinaria
o Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, €1.114,50 (€ 3000 – € 1.885,50).
Se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma per l’uso del veicolo aziendale (quota di reddito già assoggettata a tassazione), la base imponibile del benefit è ridotta di pari importo.