Passa da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato. Nel conteggio rientrano tutti i rapporti a termine stipulati tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Nel conteggio sono compresi anche i periodi di lavoro che il dipendente ha prestato in azienda nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato in cui era assunto da un’agenzia di lavoro interinale.
Cambiano anche le modalità di stipula del contratto. “Le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, – si legge nella circolare n. 17 del Ministero del Lavoro – mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che giustificano un’assunzione a termine. Tali condizioni, sono rappresentate esclusivamente da:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Per stabilire se ci si trovi in presenza di tale obbligo si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare. Si consideri l’esempio di un primo rapporto a termine della durata di 10 mesi che si intenda prorogare di ulteriori 6 mesi. In tale caso, anche se la proroga interviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi, sarà comunque necessario indicare le esigenze innanzi richiamate. La “causale” è, infatti, sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi”.
Attenzione le causali per l’assunzione a termine dovranno sempre essere indicate se si vuole usufruire degli sgravi previsti per legge.
Le proroghe non possono essere superiori a 4, entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti. Sono esclusi i contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali
Deroghe sono concessa ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sui contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità) che, nel solco del precedente quadro normativo, contengono disposizioni che prevedono una durata massima dei rapporti a termine pari a 36 mesi, il Ministero chiarisce che le stesse rimangono valide fino alla naturale scadenza del contratto collettivo.