Ristrutturazioni: non serve presentare la CILA per le detrazioni se non è richiesta dai lavori

Per avere la detrazione sono necessari solo le procedure e i procedimenti necessari, stabiliti dalla vigente legislazione edilizia, in base alla tipologia di lavori che si intendono realizzare.

Arrivano delle semplificazioni per le ristrutturazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito in una risposta a una domande fatta da un contribuente, che aveva ristrutturato un bagno, comunicandolo al comune dove sorge l’immobile, ma non aveva la CILA, perché per i lavori da lui realizzati non serviva. Per avere la detrazione sono necessari solo le procedure e i procedimenti necessari, stabiliti dalla vigente legislazione edilizia, in base alla tipologia di lavori che si intendono realizzare.

L’agenzia delle Entrate gli ha risposto: “gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall’Istante rientrano, in linea di principio – come chiarito da ultimo con la citata circolare n. 13/E del 2019 – tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, letterab), del TUIR. La qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone, tuttavia, valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente in quanto spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica. Pertanto, sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione l’Istante potrà fruire della detrazione, sempreché siano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dal citato decreto n. 41 del 1998. L’Istante dovrà, inoltre, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”.

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