Si apre la stagione della Precompilata 2021: i cittadini possono già visualizzare la propria dichiarazione e consultare l’elenco di tutte le informazioni già acquisite dall’Agenzia. Dal 19 maggio sarà poi possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure apportando eventuali modifiche o integrazioni al modello pre-compilato proposto. In tutto, sfiorano il miliardo i dati messi a disposizione dei contribuenti, con l’aggiunta, da quest’anno, delle informazioni sul bonus vacanze, sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali effettuate agli istituti scolastici. Al primo posto, come di consueto, si piazzano i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest’anno si assestano sui 718 milioni. Seguono i numeri relativi ai premi assicurativi, pari a 93,6 milioni. In aumento le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 68,7 milioni. Le erogazioni liberali elaborate dal Fisco invece sono 549mila, più del doppio delle 205mila registrate l’anno scorso.
LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO
DICHIARAZIONE DELL’EREDE
A partire dalla dichiarazione precompilata 2021 l’Agenzia mette a disposizione dell’erede, se abilitato, una dichiarazione dei redditi completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta (già comunicati all’Agenzia delle entrate da enti esterni) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.
L’erede dopo aver accettato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.
Abilitazione dell’erede
Per essere abilitati ad accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto deceduto bisogna esibire personalmente, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, la documentazione attestante la condizione di erede o presentare una dichiarazione sostitutiva che certifichi tale condizione.
In alternativa, è possibile inviare la richiesta di abilitazione all’ufficio territoriale tramite PEC, sottoscrivendola digitalmente insieme alla copia del documento di identità.
Dopo essere stato abilitato dall’ufficio, l’erede può accedere alla dichiarazione precompilata della persona deceduta, autenticandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Fisconline, Entratel, SPID, CNS, CIE.
Per le persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredi abilitati possono utilizzare sia il modello Redditi sia il modello 730, se la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare quest’ultimo modello (cioè se ha percepito nel 2020 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
Per le persone decedute dopo il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi – PF.
Se un erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta o l’ha accettata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi, se autorizzati all’accesso, possono comunque visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata, ma non possono effettuare altre operazioni (per esempio accettare, modificare o inviare la dichiarazione).
ONERI E SPESE
Dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Pertanto, la dichiarazione precompilata viene elaborata tenendo conto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni.
Nuovi oneri sono stati inseriti nella dichiarazione precompilata 2021. Essi si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni e riguardano:
- le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, se sono state comunicate all’Agenzia delle entrate. Infatti, l’invio di questi dati da parte degli istituti scolastici è ancora facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021
- la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020.
I dati presenti nel modello
Nella dichiarazione precompilata 2021 sono presenti:
- i dati della Certificazione unica (Cu), consegnata dal datore di lavoro
o ente pensionistico, nella quale sono indicati il reddito di lavoro
dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale
e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di
risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico - i compensi di lavoro autonomo occasionale indicati nella Certificazione unica – sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione unica
- i dati sulle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica – Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari (il corrispettivo comunicato costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale oppure reddito diverso per il sublocatore o il comodatario)
- gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali
- i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso
- i contributi versati per i lavoratori domestici (compresi i contributi previdenziali versati all’Inps tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”)
- le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti
- le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti dal contribuente in anni precedenti
- le spese sanitarie e i relativi rimborsi (comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e altri professionisti sanitari, o da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi)
- le spese veterinarie e i relativi rimborsi (comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari)
- le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare (comunicati, rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali)
- le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi (comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi
- le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi che vengono comunicate, in via facoltativa, dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi
- le tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi. Tali informazioni, infatti, sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non vengono trasmesse dagli istituti scolastici
- le erogazioni liberali agli enti del terzo settore e relativi rimborsi (comunicati, in via facoltativa, dalle Onlus, dalle associazioni di promozione sociale, dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica)
- i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici (comunicati dalle banche e da Poste italiane)
Le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo. Nella dichiarazione, infatti, vengono direttamente inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione (sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole). - alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili
- le spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus” e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini (comunicati dagli amministratori di condominio)
- la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite).