Arbitrio assicurativo una nuova arma in più a difesa delle persone

Tutto ciò che serve sapere per orientarsi nella risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative, conoscere i propri diritti e valorizzare questo nuovo strumento di tutela per i consumatori

È entrato in funzione a partire dal 15 gennaio 2026 l’Arbitro Assicurativo (AAS), l’organismo indipendente ed imparziale incaricato di risolvere in via stragiudiziale le controversie di natura assicurativa tra cittadini, compagnie e/o intermediari.

Presentare un ricorso all’Arbitro Assicurativo è semplice, economico e garantisce tempi rapidi di soluzione delle controversie.

Le caratteristiche del sistema sono:

  • il ricorso è deciso da un collegio arbitrale composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia. La Segreteria Tecnica dell’AAS, istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni;
  • il ricorso contro compagnie assicurative e/o intermediari si presenta direttamente online sul portale dell’Arbitro e non richiede l’assistenza tecnica di un legale;
  • il ricorso è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino a ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) e costa 20 euro, che vengono restituiti al ricorrente in caso di accoglimento.

Oggetto del ricorso

 Ci si può rivolgere all’AAS in caso di controversia riguardante un contratto di assicurazione, purché concluso, di cui il ricorrente sia contraente, assicurato, beneficiario oppure danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa (ad esempio, in caso di RC Auto).

Limiti di valore di valore quando si richiede una somma di denaro

  • 300mila euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte;
  • 15mila euro per le altre polizze vita;
  • 25mila euro per le assicurazioni danni (es. casa, salute, viaggi);
  • 2.500 euro se il danneggiato agisce direttamente contro l’impresa nei casi sopra indicati (per i sinistri RC Auto che rientrano nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 CAP, il ricorso deve essere promosso nei confronti della propria compagnia assicurativa).

Ricorsi senza limiti di valore

Quando si presenta ricorso per accertare diritti, obblighi o facoltà previsti dal contratto, non sono previsti limiti di valore.

Requisito e condizione di procedibilità

Per poter ricorrere all’Arbitro Assicurativo (AAS) è necessario aver presentato un reclamo alla compagnia e/o all’intermediario e non aver ricevuto risposta entro 45 giorni, oppure aver ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

La decisione dell’Arbitro Assicurativo non è vincolante. In caso di mancato rispetto da parte della compagnia e/o l’intermediario, la notizia dell’inadempimento viene pubblicata sul portale dell’Arbitro Assicurativo per 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito).

Le parti possono comunque rivolgersi all’Autorità Giudiziaria qualora ritengano insoddisfacente la pronuncia dell’Arbitro.

L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo – sottolinea Confconsumatori – rappresenta un passo significativo per garantire ai cittadini celerità di giudizio, riduzione dei costi e facilità di accesso a un sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie, particolarmente richiesto nel settore assicurativo. “Era necessaria e auspicabile – commenta al riguardo l’Avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori – l’istituzione, dopo l’Arbitro Bancario Finanziario e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, anche dell’Arbitro Assicurativo, un organismo in grado di tutelare in maniera rapida ed efficace le posizioni dei tanti cittadini coinvolti ogni giorno in contenziosi con le compagnie assicurative”.

 

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