Il ruolo dell’arbitro assicurativo: nuova normativa per la risoluzione delle controversie

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 novembre 2024, n. 215 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che introduce la nuova figura

Il 9 gennaio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 novembre 2024, n. 215 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che introduce il regolamento per l’arbitro assicurativo. Questo nuovo organo è stato istituito per gestire le controversie stragiudiziali tra clienti e compagnie assicurative, contribuendo a una risoluzione più rapida e snella rispetto alle vie legali tradizionali.

Il regolamento stabilisce i criteri di composizione dell’organo decidente e le modalità di svolgimento delle procedure, oltre a definire la natura delle controversie trattate. L’arbitro assicurativo si occupa delle dispute derivanti dai contratti di assicurazione, in particolare quelle riguardanti l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà relativi alle prestazioni e ai servizi assicurativi, nonché l’inosservanza delle regole di comportamento nell’ambito della distribuzione assicurativa.

Non tutte le controversie rientrano nella competenza dell’arbitro. Sono escluse, ad esempio, quelle relative ai sinistri gestiti dal Fondo di garanzia per le vittime della caccia e della strada, nonché le controversie di competenza della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A.).

Le controversie trattate dall’arbitro sono esclusivamente documentali. Non è prevista la possibilità di perizie tecniche o di assunzione di testimonianze orali, anche se l’arbitro può sentire le parti in casi particolari. Questo approccio limita la complessità delle procedure e mira a garantire una gestione più rapida ed efficace.

Un aspetto rilevante è il limite economico delle richieste:

  • Per i contratti di assicurazione sulla vita (ramo I), la somma massima richiesta non può superare i 300.000 euro in caso di prestazioni dovute solo per decesso e i 150.000 euro per gli altri casi.
  • Per i contratti di assicurazione contro i danni, il limite è di 2.500 euro per le controversie riguardanti il risarcimento del danno per responsabilità civile da parte del terzo danneggiato, e 25.000 euro negli altri casi.

Questo nuovo regolamento rappresenta un passo avanti verso la tutela dei diritti dei consumatori, favorendo la risoluzione di controversie in modo equo e accessibile. L’arbitro assicurativo si pone così come un’alternativa efficace al contenzioso giudiziario, promuovendo trasparenza e fiducia nel settore assicurativo.

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