INPS: Settore Moda, al via la proroga della misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria.

pelletteria calzature tessile
(foto credits shutterstock)
Come richiedere la richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda

I datori di lavoro operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria, come già individuati nella circolare 26 novembre 2024 n. 99, possono richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda, per sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste. Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025.

Si segnala che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato in precedenza (n.160/2024), ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato.

I datori di lavoro cui l’ammissione ai trattamenti è stata estesa dalla legge n. 199/2024, potranno, invece, trasmettere la domanda per richiedere il sostegno solamente dopo la pubblicazione della circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.

Destinatari e finalità della misura di sostegno al reddito

Come anticipato in premessa, l’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 consente ai datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Si evidenzia che la nuova misura di sostegno al reddito non si rivolge a tutti i datori di lavoro, come sopra individuati, ma soltanto a quelli che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

a)  sono classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;

b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della presente circolare;

ATECO2007 ATTIVITÀ CSC
Industria Artigianato
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 10701 40701
13.20.00 Tessitura 10703 40703
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 10723 40723
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 10713 40713
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento 10805 40805
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 10813 40813
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 10717 40717
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 10716 40716
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gliarticoli di abbigliamento) 10724 40724
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 10719 40719
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 10715 40715
13.99.10 Fabbricazione di ricami 10719 40719
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 10719 40719
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 10724 40724
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 10801 40801
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 10801 40801
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 10801 40801
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 10801 40801
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 10803 40803
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento 10812 40812
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suoleapplicate 10812 40812
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 10801 40801
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 10806 40806
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 10714 40714
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 10713 40713
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 11004 41004
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 11006 41006
15.20.10 Fabbricazione di calzature 11001 41001
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 11001 41001

c)  hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;

d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (di seguito, FSBA), di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.

Al riguardo si rammenta che, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), che interessa i datori di lavoro dell’industria, è corrisposto per un periodo massimo di 52 settimane nel biennio mobile.

L’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FSBA, che tutela i datori di lavoro dell’artigianato, può essere garantito, invece, per un periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile.

Si ricorda che, in entrambi i settori, opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 148/2015.

La disposizione introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 intende, quindi, assicurare ai datori di lavoro, come sopra individuati, la possibilità di ricorrere all’ammortizzatore sociale, in deroga ai predetti limiti, per aiutarli a fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda.

Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito

I commi 2 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la misura di sostegno al reddito in trattazione, i datori di lavoro, come individuati al precedente paragrafo, devono trasmettere la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità disciplinate dall’Istituto medesimo.

A tale fine, si comunica che le domande di cui trattasi devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.

Si ricorda che alla predetta piattaforma si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 – Settore Moda”.

Come anticipato, la procedura sarà resa disponibile a decorrere dal 3 dicembre 2024.

Da tale data, i datori di lavoro possono inviare le istanze relative a periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa intervenute dal 29 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 160/2024).

La domanda deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Al riguardo, si precisa che sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito in argomento solamente i lavoratori che – alla data di presentazione della domanda – posseggono un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza.

Alla domanda deve essere altresì allegata la relazione tecnica, redatta secondo il formatreso disponibile nell’Allegato n. 2, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.

Atteso che, come evidenziato nel precedente paragrafo, la misura introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria che regola la materia, come illustrati in precedenza, la domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito deve essere integrata da una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui i datori di lavoro  attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno al reddito di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

Si rammenta, ai datori di lavoro che intendono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito, l’osservanza delle disposizioni in tema di informativa alle rappresentanze sindacali aziendali o a quelle unitarie, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi a oggetto le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Al riguardo, si fa presente che, in considerazione della finalità perseguita dalla misura di sostegno al reddito in esame e nell’ottica dello snellimento dell’azione amministrativa, l’Istituto, alla ricezione della domanda di accesso al trattamento di sostegno al reddito di cui trattasi, considera adempiuti gli obblighi di informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente normativa, ancorché assolti successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Si ribadisce, infatti, che il riconoscimento della misura di sostegno al reddito di cui al decreto–legge n. 160/2024 avviene in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015.

0 replies on “INPS: Settore Moda, al via la proroga della misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria.”