Bonus Natale: come chiedere il contributo al datore di lavoro

100 euro
(foto credits shutterstock)
Tra i requisiti essenziali: : avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”.

Pronte le indicazioni dell’Agenzia sul “Bonus Natale”, l’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Con la circolare n. 19/E , le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano il bonus: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

A chi spetta il bonus Natale – Tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

L’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus stabilisce che il bonus è erogato ai lavoratoridipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

1- abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

2 – abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917 (TUIR), oppure, in alternativa, abbianoalmeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. In merito allanozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”,“coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

3 – abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Come richiedere il contributo – Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.

Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavorodipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Si fa presente, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia piùcontratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuatodal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

 In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità unitamente allatredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica − in sede di conguaglio − la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la suaspettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Analogamente, si ritiene che il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

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