La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2020 è stata fissata nella misura pari al 15,29%. Lo chiarisce la circolare n. 15 del 30 aprile 2020 dell’Inail.
A cosa si applica la riduzione?
- premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori);
- premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- contributi assicurativi della gestione Agricoltura riscossi in forma unificata dall’INPS.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Per l’anno 2020 rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2018.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l’Indice di Gravità Medio (IGM) e l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione Agricoltura.
Viceversa, per le imprese/soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, art. 1 comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147)4. Per il settore agricolo l’istanza è presentata tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio

