Entra in vigore la global minimun tax per le multinazionali

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Si tratta di una tassa del 15% per i gruppi multinazionali con fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro. Verrà applicata a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione.

Dal 1 gennaio 2024 prevista l’entrata in vigore della global minimum tax al 15% per i gruppi multinazionali con fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro. La norma recepisce la direttiva europea in materia e segue l’approccio comune, condiviso a livello G20 e OCSE, per ridurre le distorsioni dovute ai differenti livelli di tassazione nei Paesi.

Il governo ha recepito in ottobre la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

  • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
  • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.

Nel decreto rientra anche un pacchetto di interventi sulla fiscalità internazionale che introduce regole certe, procedure semplificate per le persone fisiche e le società di capitali residenti in Italia o che intendono trasferire loro sede e attività nel nostro Paese.

Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei 3 periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza.

I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei 5 anni. Invariate le disposizioni già previste per i ricercatori e professori universitari.

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