Il decreto Cura Italia ha previsto per i genitori un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile, utilizzabili per figli naturali, adottivi in affido. Vediamo assieme come funziona.
- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. I genitori possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda ordinaria
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa. Questi genitori devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. Se non hanno in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma devono attendere il rilascio delle procedura telematica per presentare apposita domanda che partirà al massimo dal 5 marzo 2020,
I genitori che alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda in quanto i giorni saranno convertiti d’ufficio dall’INPS .
Per fare richiesta va attesa la modulistica ufficiale e l’aggiornamento della procedura informatica che sarà messa a disposizione dall’INPS entro la prima settimana di aprile e potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità o ai patronati.
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