Voli e disguidi con i bagagli, ecco i diritti e gli strumenti di tutela per i passeggeri

valigia smarrita
(foto credits shutterstock)
La normativa internazionale di riferimento è la Convenzione di Montreal del 1999, che disciplina le responsabilità delle compagnie aeree in materia di trasporto aereo internazionale, compreso il trasporto dei bagagli.

Con l’arrivo delle grandi partenze per le ferie e il conseguente aumento del traffico aereo, si ripresenta con frequenza il problema dei ritardi e dei disservizi legati al trasporto dei bagagli da parte delle compagnie aeree. Smarrimenti, danneggiamenti e ritardi nella riconsegna del bagaglio rappresentano inconvenienti purtroppo non rari, che possono causare disagi significativi ai passeggeri. Vi sono però delle normative a tutela dei diritti del passeggero ed è bene conoscerle per poter agire per tempo al fine di ottenere i dovuti risarcimenti.

«È essenziale che i consumatori siano pienamente informati e consapevoli dei propri diritti – dichiara Davide Zanon, Segretario Regionale di CODICI Lombardia – affinché possano tutelarsi in maniera efficace in caso di disservizi. In particolare, in presenza di problematiche legate al bagaglio registrato, il passeggero ha il dovere di presentare un reclamo scritto alla compagnia aerea nei termini previsti: entro sette giorni dalla data di riconsegna nel caso di bagaglio danneggiato; entro ventuno giorni nel caso di ritardo nella consegna. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta e preferibilmente mediante mezzi tracciabili (come raccomandata A/R o PEC), per garantire la prova dell’avvenuto inoltro. Solitamente le compagnie aeree mettono a disposizione ai propri desk o sui propri siti internet appositi moduli da compilare per la segnalazione al quale poi sarà essenziale allegare, ad esempio, prova fotografica del danno subìto».

La normativa internazionale di riferimento è la Convenzione di Montreal del 1999, che disciplina le responsabilità delle compagnie aeree in materia di trasporto aereo internazionale, compreso il trasporto dei bagagli. In base a tale convenzione, il passeggero ha diritto a ottenere un risarcimento per i danni subiti, entro il limite massimo di 1.519 Diritti Speciali di Prelievo (DSP), equivalenti a circa 1.900 euro, a seconda del tasso di cambio applicato.

«È altresì raccomandabileprosegue Zanon conservare con cura tutta la documentazione relativa all’evento, inclusi scontrini, ricevute e qualsiasi altro documento utile a dimostrare le spese sostenute a causa del disservizio. Tali elementi possono risultare determinanti nella quantificazione del risarcimento richiesto».

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