Vaccinazioni e medici in pensione: non vale il cumulo se lavorano per l’Asst

La semplificazione aiuterà la campagna vaccinale. Lo ha chiarito l'Inps in una recente nota

Per i medici titolari di assegno pensionistico di vecchiaia o anticipata che si rendono disponibili per operare le vaccinazioni attraverso un incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritto con le Aziende sanitarie, possono farlo senza incorrere nella sospensione della pensione a condizione che l’incarico sia assegnato ai sensi dell’articolo 2 bis del DL 18/2020 convertito dalla legge 24/4/20 n. 27 e comunque non oltre il 31.12.2021. E in tal caso la compatibilità vale anche per i titolari di pensione attivata in quota 100 che siano ancora al di sotto dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, al raggiungimento della quale reddito pensionistico e altro reddito da lavoro diventa cumulabile.

Inps ha chiarito le fattispecie di compatibilità tra trattamento pensionistico ed incarico ai medici richiamati per le vaccinazioni nel contesto dell’emergenza epidemiologica.

In sintesi, dunque, i redditi derivanti ai medici dallo specifico incarico attribuito sono pienamente compatibili con la titolarità di una pensione di vecchiaia, anticipata o quota 100.

Quello che invece viene regolato dall’articolo 3 bis del DL 2/2021, convertito in Legge n.29/2021, sono le situazioni di richiamo dei medici ulteriori e diverse rispetto a quanto indicato dal 2 bis del DL18/2021 (ad esempio, incarico a tempo determinato) e per incarichi fino al 31.12.2022. Ai sensi di tale disposizione, per gli incarichi retribuiti attribuiti ai soli medici titolari di pensione di vecchiaia vale il principio della incumulabilità e si determina la sospensione della pensione.

Per quanto riguarda,  infine, i medici somministrati (si rammenta che il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti: un’agenzia per il lavoro – quale somministratore – , l’utilizzatore ed il lavoratore) valgono i principi della cumulabilità con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata e dell’incumulabilità con la pensione “quota 100”, ovviamente fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

 

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