Voli cancellati: la compagnia dovrà risarcire sia i passeggeri che le agenzie di viaggio

La normativa UE dev’essere interpretata nel senso che il vettore deve rifondere l’importo versato al terzo prenotando l’aereo su Internet.

Non solo il biglietto, ma la compagnia aerea deve rimborsare anche la commissione in caso di cancellazione del volo. Il vettore aereo – secondo l’importante sentenza C-601/17, pubblicata il 12 settembre dall’ottava sezione della Corte di giustizia europea, e che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è meritevole di diffusione per gli effetti pratici a tutela dei passeggeri anche italiani – può essere condannato anche a rifondere la commissione che l’utente ha pagato all’intermediario quando ha prenotato l’aereo. Ma è del giudice nazionale la competenza a verificare se la compagnia fosse o meno consapevole della commissione fissata dal terzo. La vicenda approdata innanzi al massimo consesso di giustizia europeo nasce in Germania ma i principi affermati nella decisione in commento sono validi in tutta l’UE. Un cittadino, infatti, aveva comprato un biglietto per sé e famiglia su un volo da Amburgo a Faro, in Portogallo, ma una compagnia low cost era stata costretta ad annullare il collegamento aereo, costringendo i turisti a rimandare la vacanza sulle spiagge dell’Algarve. L’acquisto avviene attraverso un portale specializzato e il vettore rimborsa soltanto i 1.031 euro dei ticket e non i restanti 77 che il sito web di viaggi ha incamerato per la prenotazione online. Il consumatore si rivolge al tribunale circoscrizionale di Amburgo locale che, sospeso il procedimento, ha investito della questione la Corte di Giustizia. I giudici della Corte con sede in Lussemburgo, evidenziano che il Regolamento Ce 261/2004, va interpretato nel senso di garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri degli aerei assicurando, tuttavia, un ragionevole equilibrio fra gli interessi di consumatori e aziende: il bilanciamento deve ritenersi adeguato nel momento in cui si ritiene che il prezzo del biglietto comprende l’aggio dell’intermediario. Tuttavia, rileva la Corte, spetta al giudice del rinvio accertare se la commissione è stata fissata all’insaputa del vettore.

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