Mille euro ai bambini con gravi disabilità dall’Inps

Dal 17 luglio chi assiste a casa un bambino con meno di tre anni affetto da una grave patologia cronica con meno di tre anni potrà richiedere un bonus all’INPS

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore di un bambino con meno di tre anni, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo 1000 euro. In sede di presentazione dell’istanza sarà necessario specificare l’evento per il quale si richiede, e precisamente: introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Il premio verrà erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino ad un massimo di 1000 euro. Il premio è cumulabile con i benefici di cui all’art.1 commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016.

Chi può presentare la domanda.

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti (art.1 D.P.C.M.):

  • Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.
  • residenza in Italia;
  • il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
  • In caso di adozione/o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella domanda stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed relativo numero).
  • In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
  • Nel caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire) il PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso.

La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Che documenti servono per la presentazione della domanda

Si dovrà allegare, all’atto della domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione”. L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017 deve contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso) eattestare la impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.
Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione.
Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute. Ai fini del presente decreto si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento.
La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido. Il suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave essendo evidente che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido.
Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito nell’accertamento del nesso causale tra patologia cronica e impossibilità di frequentare l’asilo nido.
Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.

Ove riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico Legali per le valutazioni di merito.

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